Nella prospettiva degli art. 68 n. 1 cpv. 1 e 68 n. 2 CP non è quindi fuori luogo considerare più gravi i reati di pornografia commessi dopo la sentenza del 6 dicembre 1996, o tutt'al più attribuire la medesima portata sia ai reati commessi prima, sia quelli commessi dopo. Se ne conclude che il ricorrente ha compiuto i reati più gravi (violazione aggravata delle legge federale sugli stupefacenti e pornografia) dopo la predetta condanna.