La sentenza impugnata non accerta partitamente i periodi in cui l'accusato ha importato, tenuto in deposito, propagandato, offerto il materiale pornografico sequestrato. Come detto, essa si limita a constatare che tale attività ha avuto inizio dal 1994. Ora, il sequestro del materiale e delle apparecchiature destinate alla riproduzione di videocassette è avvenuto nel 1998, dopo cioè la condanna del dicembre del 1996. Certo, gli oggetti si trovavano a Chiasso da tempo, ma ciò non toglie che gli illeciti più qualificanti, destinati alla diffusione e alla messa in circolazione di pornografia "dura" siano stati commessi (anche) dopo la citata condanna. Nella prospettiva degli art. 68 n. 1 cpv.