Più grave appare quindi il reato compiuto in quel periodo. Ciò posto, parrebbe doversi determinare prima la pena (base) per lo spaccio di cocaina successivo alla sentenza del 6 dicembre 1996 e fissare poi l'aumento della medesima tenendo conto di quella – teoricamente addizionale – riguardante il traffico di droga anteriore. Non bisogna dimenticare però che il ricorrente è stato ritenuto colpevole anche di pornografia, reato cominciato nel 1994 e protrattosi fino all'arresto nel Lussemburgo (dicembre 1997). La sentenza impugnata non accerta partitamente i periodi in cui l'accusato ha importato, tenuto in deposito, propagandato, offerto il materiale pornografico sequestrato.