Nella seconda, per contro, la pena che ne scaturiva sarebbe servita come base per la determinazione della pena complessiva e avrebbe dovuto essere cumulata con quella per i reati anteriori (DTF 116 IV 17). Né la Corte ha spiegato se la pena di 2 anni e 6 mesi fissata per la violazione aggravata della legge federale sugli stupefacenti (sentenza, pag. 55 in fondo) si riferisse (solo) al quantitativo di cocaina spacciato dopo la condanna del 6 dicembre 1996, segnatamente dopo la liberazione condizionale del 30 settembre 1997 – come potrebbe sembrare dal riferimento alla recidiva (sentenza, loc. cit.) – o anche al traffico messo in atto prima della citata condanna.