Nella prima ipotesi essa avrebbe dovuto stabilire anzitutto la pena (addizionale) per tali reati e aggiungere in seguito la pena per le nuove infrazioni. Nella seconda, per contro, la pena che ne scaturiva sarebbe servita come base per la determinazione della pena complessiva e avrebbe dovuto essere cumulata con quella per i reati anteriori (DTF 116 IV 17).