f) In concreto la prima Corte si è limitata a fissare la durata complessiva della pena determinata in base all'art. 68 n. 1 cpv. 1 e 2 CP, senza precisare in che misura la sanzione si riferisca all'applicazione dell'art. 68 n. 2 CP e ai reati che il soggetto ha commesso prima della sentenza 6 dicembre 1996. Tanto meno essa ha stabilito se i reati più gravi siano stati commessi prima o dopo tale condanna. Nella prima ipotesi essa avrebbe dovuto stabilire anzitutto la pena (addizionale) per tali reati e aggiungere in seguito la pena per le nuove infrazioni.