Il giudice deve procedere analogamente qualora consideri più grave il reato successivo alla prima condanna: quantificata la pena per tale illecito, egli ne determinerà l'aumento per tenere conto del reato commesso in precedenza (118 IV 121 con riferimento a DTF 116 IV 17 consid. 2b). Solo in tal modo l'autorità di ricorso potrà determinarsi sulla corretta applicazione dell'art. 68 n. 2 CP (CCRP, sentenza dell11 settembre 1996 in re A., consid. 2b/bb). f) In concreto la prima Corte si è limitata a fissare la durata complessiva della pena determinata in base all'art. 68 n. 1 cpv.