Identico principio vale anche nel caso in cui sia stata condotta un'inchiesta mascherata (DTF 118 IV 115 consid. 2). Rigore nella commisurazione della pena si impone altresì in caso di concorso retrospettivo, ove occorre prima fissare chiaramente la pena (teorica) addizionale dipendente dal reato o dai reati commessi prima dell'originaria condanna, e poi determinare l'aumento della pena per tenere conto dei reati commessi in seguito (DTF 118 IV 121 consid. 2c). Il giudice deve procedere analogamente qualora consideri più grave il reato successivo alla prima condanna: