Nella fissazione della pena la Corte di assise ha ritenuto che solo il traffico di cocaina, così come accertato e commesso da un recidivo, tenuto conto dei massimi e dei minimi edittali, potrebbe giustificare di per sé una pena di almeno due anni e mezzo di reclusione. Aggiungendo in applicazione dell'art. 68 n. 1 CP i reati di pornografia e quelli minori (peraltro ritenuti influenti), la cui pena è stata valutata attorno ai 18 mesi di reclusione, la prima Corte ha stabilito la pena complessiva in 4 anni di reclusione, a valere come sanzione parzialmente aggiuntiva a quella di 2 anni di detenzione inflitta con sentenza del 6 dicembre 1996 dal Tribunale distrettuale di Unterrheintal