Occorre dunque pronunciare – essa ha soggiunto – una pena parzialmente aggiuntiva a quella di 2 anni di detenzione inflitta da quel tribunale. Ciò posto, i primi giudici hanno considerato di sicura e particolare gravità l'attività delittuosa. Essi hanno rilevato la non indifferente quantità di cocaina messa in circolazione, prima dell'arresto del 1° giugno 1996 e anche dopo la liberazione condizionale conseguente alla condanna del 6 dicembre 1996, concludendo nel senso che l'imputato risultava un vero trafficante animato solo da fini di lucro (sentenza, pag. 54).