c) Nella commisurazione della pena il giudice di merito fruisce di ampia autonomia. Egli deve indicare nondimeno quale peso attribuisce ai vari elementi considerati, non necessariamente in cifre o in percentuali, ma in modo che l'autorità di ricorso possa – pur rispettando la sua latitudine di apprezzamento – seguire il suo ragionamento e controllare l'applicazione della legge (Queloz, Commentaire de la jurisprudence du Tribunal féderal en matière di fixation et de motivation de la peine, in: RPS 116/1998 pag. 136 segg.