Criteri ispirati alla parità di trattamento con casi analoghi hanno invece una portata relativa ( DTF 124 IV 47 consid. 2c), mentre esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo di second'ordine (DTF 118 IV 350 consid. 2g). b) Quando per uno o più atti un delinquente incorre in più pene privative delle libertà personale, il giudice lo condanna alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata, ma senza oltrepassare nell'aumento la metà della pena massima comminata (art. 68 n. 1 cpv. 1 CP). A tal fine occorre dipartirsi dal reato con la pena edittale più elevata (Trechsel, Kurzkommentar zum StGB, 2ª edizione, n. 12 ad art. 68; DTF 116 IV 304, 93 IV 10;