Egli trascura tuttavia che – come ha correttamente rilevato la Corte di assise – dalla diffusione di pedopornografia l'autore non deve necessariamente trarre guadagno; la sola intenzione basta (Jenny, op. cit. n. 17 ad art. 197 CP con rinvii di giurisprudenza). E in concreto i primi giudici hanno accertato che l'attività incriminata denota desiderio di arricchimento e sete di guadagno (sentenza, pag. 52). Certo, il ricorrente censura di arbitrio tale accertamento, ma a torto. Visto il gran numero di videocassette sequestrate, come pure gli apparecchi tecnici idonei alla duplicazione, la Corte poteva dedurre senza arbitrio che il ricorrente mirasse a fare commercio del materiale.