Già a prima vista la conclamata buona fede appare quindi dubbia. Oltre a ciò, il ricorrente non dà alcun elemento che permetta di scorgere l'errore e pretende in sostanza di essere creduto sulla parola. Ciò non permette ancora di applicare l'art. 20 CP. 16. Il ricorrente ritiene inoltre che i primi giudici siano trascesi in arbitrio dando per acquisito che egli abbia agito per lucro giusta l'art. 197 n. 4 CP, non sussistendo in realtà il benché minimo commercio di materiale pornografico dietro retribuzione. Egli trascura tuttavia che – come ha correttamente rilevato la Corte di assise – dalla diffusione di pedopornografia l'autore non deve necessariamente trarre guadagno;