Il ricorrente si vale anche dell'errore in diritto ai sensi dell'art. 20 CP. Fa valere che la normativa italiana, come pure quella europea e internazionale che reprimono i reati connessi alla pedofilia sono di recente promulgazione e comunque posteriori all'attività per la quale è stato condannato, sicché per un profano non era affatto evidente sapere con certezza quale attività fosse vietata dalla legge e da quando, tanto più che le predette normative reprimono il reato di pornografia “dura” più severamente che, ad esempio, nel Lussemburgo, da dove era partita la commissione rogatoria. E al riguardo i primi giudici non si sono nemmeno pronunciati.