Già si è visto però che i primi giudici non sono caduti in arbitrio rimproverando al ricorrente – e non al fratello – di avere importato, tenuto in deposito, messo in circolazione, propagandato e offerto pornografia “dura” giusta l'art. 197 n. 3 CP. Fondato su fatti diversi da quelli accertati in modo vincolante sentenza impugnata, il gravame non può essere oggetto di ulteriore disamina. 15. Il ricorrente si vale anche dell'errore in diritto ai sensi dell'art. 20