Giustamente la prima Corte ha ravvisato, quindi, anche un deposito di pornografia “dura” nel senso dell'art. 197 n. 3 CP. Diversa sarebbe stata la fattispecie qualora il ricorrente si fosse limitato a detenere immagini pedopornografiche senza la volontà di diffonderle (DTF 124 IV 106 consid. 3c/bb; cfr. anche Jenny in: Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Besonderer Teil, vol. 4, n. 23 ad art. 197). Così come stanno le cose, la sentenza impugnata non presta il fianco alla critica. 14.