Giovi ricordare che – contrariamente all'opinione del ricorrente – la fabbricazione e l'importazione di pornografia dura sono punibili anche se l'agente non ha agito con l'intenzione di diffonderla, ma solo per consumo personale (DTF 124 IV 106 consid. 3a). Per di più il ricorrente dimentica che – secondo gli accertamenti dei primi giudici – il materiale pornografico sequestrato era destinato alla diffusione (sentenza, pag. 52). Giustamente la prima Corte ha ravvisato, quindi, anche un deposito di pornografia “dura” nel senso dell'art. 197 n. 3 CP.