Chiede tuttavia di essere prosciolto dall'imputazione perché il materiale incriminato era destinato a uso personale del fratello. E l'acquisto o il possesso di pornografia “dura” per uso personale non ricadrebbe sotto l'art. 197 n. 3 CP (DTF 124 IV 106 consid. 3b). L'assunto è infondato. Giovi ricordare che – contrariamente all'opinione del ricorrente – la fabbricazione e l'importazione di pornografia dura sono punibili anche se l'agente non ha agito con l'intenzione di diffonderla, ma solo per consumo personale (DTF 124 IV 106 consid.