b) Il ricorrente fa notare che l'autorità inquirente ha ordinato in extremis una perizia calligrafica limitatamente ad alcuni documenti, peraltro non compromettenti (act. 141), limitando il raffronto da un foglio trovato in suo possesso in Lussemburgo ad altri sei rinvenuti nell'appartamento di Chiasso. Trattasi però– egli soggiunge – di documenti riferiti a elenchi di oggetti che non dimostrano alcuna messa in circolazione, offerta o propaganda di materiale pornografico. Se non che, il considerando 4.2.3.5 della sentenza impugnata, riferito alla contesta imputazione, nemmeno menziona ciò.