Una volta di più tuttavia il ricorrente non si confronta con i motivi che hanno spinto la prima Corte a rimproverargli di avere riprodotto e fabbricato videocassette raffiguranti atti sessuali tra e con fanciulli (consid. 4.2.3.3), ma insiste nel voler rendere verosimile un scenario diverso dipartendosi da una personale valutazione delle prove. Ciò non è sufficiente per sostanziare una violazione del divieto dell'arbitrio. 11. Per quanto riguarda l'accusa di avere tenuto in deposito materiale pedopornografico il ricorrente asserisce che anche in proposito le dichiarazioni del fratello non possono essere ritenute disinteressate né spontanee.