Fondandosi sulle dichiarazioni di lui la Corte di merito non gli avrebbe garantito perciò un equo processo (art. 6 CEDU). Il ricorrente dimentica però di non essersi opposto, né in sede istruttoria né tantomeno al dibattimento (v. il verbale del processo) all'uso delle risultanze processuali italiane, compreso il verbale di rogatoria 8 febbraio 1999 menzionato a pag. 15 della sentenza impugnata. Non avendo sollevato il preteso vizio con tempestività, il ricorrente non può rimediarvi davanti alla Corte di cassazione e di revisione penale (art. 288 cpv. 1 lett. b CPP). Anche su questo punto il ricorso è pertanto inammissibile.