Il proscioglimento dalla citata imputazione non è infatti stato pronunciato perché ____________ avrebbe mentito agli inquirenti italiani, ma perché è venuta a mancare – secondo la Corte di merito – una vera e propria chiamata in correità secondo i criteri posti dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Può invero destare qualche perplessità che da un lato la Corte ritenga credibili i ricatti di cui ____________ sarebbe rimasto vittima e dall'altra scagioni il ricorrente perché l'accusa – rivolta soltanto a pena espiata – non sarebbe stata sufficientemente sostanziata (sentenza, pag. 29–31).