Ciò induce a presumere che una volta scontata la pena irrogatagli nel Canton San Gallo egli non ha più recidivato. Trascurando tale presunzione, la prima Corte sarebbe caduta in arbitrio. Se non che, puramente appellatorio, l'argomento è inammissibile in un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio. Quanto al rimprovero che la prima Corte avrebbe senza valida ragione considerato come fattore aggravante, al momento di commisurare la pena, il carcere scontato in Francia per reati risalenti molto lontano nel tempo, la questione sarà ripresa, dandosene il caso, in appresso (consid.