Ancora una volta il ricorso sfugge perciò a un esame di merito. 3. Il ricorrente si diffonde sui suoi trascorsi penali e in particolare sulla condanna inflittagli dalla giustizia francese nel 1983 e 1984 per presunto coinvolgimento in un traffico di droga, sottolineando che il fatto di non avere più delinquito in materia di stupefacenti fino alla condanna a 2 anni di detenzione pronunciata nei suoi confronti con sentenza del 6 dicembre 1996 dal Tribunale distrettuale di Unterreheintal Alstätten (act. 129) dimostra l'efficacia educativa dell'esperienza francese. Ciò induce a presumere che una volta scontata la pena irrogatagli nel Canton San Gallo egli non ha più recidivato.