La censura non può pertanto essere vagliata nel merito. Il ricorrente considera inoltre faziosa la sentenza impugnata, nella misura in cui i primi giudici insinuano che la scelta dell'appartamento a Chiasso era legata al traffico di droga e di pornografia. A prescindere dal fatto però che egli nemmeno indica dove i primi giudici si sarebbero espressi in tal modo, il ricorrente non sostanzia alcun arbitrio. Ancora una volta il ricorso sfugge perciò a un esame di merito. 3.