A prescindere dal fatto però che la critica appare prematura, per lo meno nella misura in cui riguarda la commisurazione della pena (tema ripreso – giustamente – alla fine del gravame), nell'esposto che segue il ricorrente evoca i suoi trascorsi dall'infanzia sino al momento in cui egli è rimasto coinvolto in un traffico di droga a San Gallo, ma non spiega perché ciò imporrebbe un giudizio diverso. Così com'è formulata, la critica si rivela pertanto inammissibile. Il ricorrente afferma poi che egli era intenzionato sin dal 1995 a cessare l'attività di guida turistica in Amazzonia e a occuparsi solo di consulenze.