{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1999-11-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-53_1999-11-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59050&nX40_KEY=4933343&nTrefferzeile=68&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7f853b7deec9608565da3d2a7b9d9474"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.53"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.11.1999 17.1999.53"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.11.1999 17.1999.53"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.11.1999 17.1999.53"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:22:46", "Checksum": "8dfd6da0345cc787f71a885fee36acd5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.11.1999 17.1999.53\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nCiò posto, parrebbe doversi determinare prima la pena (base) per lo spaccio di cocaina successivo alla sentenza del 6 dicembre 1996 e fissare poi l'aumento della medesima tenendo conto di quella – teoricamente addizionale – riguardante il traffico di droga anteriore. Non bisogna dimenticare però che il ricorrente è stato ritenuto colpevole anche di pornografia, reato cominciato nel 1994 e protrattosi fino all'arresto nel Lussemburgo (dicembre 1997). La sentenza impugnata non accerta partitamente i periodi in cui l'accusato ha importato, tenuto in deposito, propagandato, offerto il materiale pornografico sequestrato. Come detto, essa si limita a constatare che tale attività ha avuto inizio dal 1994. Ora, il sequestro del materiale e delle apparecchiature destinate alla riproduzione di videocassette è avvenuto nel 1998, dopo cioè la condanna del dicembre del 1996. Certo, gli oggetti si trovavano a Chiasso da tempo, ma ciò non toglie che gli illeciti più qualificanti, destinati alla diffusione e alla messa in circolazione di pornografia \"dura\" siano stati commessi (anche) dopo la citata condanna. Nella prospettiva degli art. 68 n. 1 cpv. 1 e 68 n. 2 CP non è quindi fuori luogo considerare più gravi i reati di pornografia commessi dopo la sentenza del 6 dicembre 1996, o tutt'al più attribuire la medesima portata sia ai reati commessi prima, sia quelli commessi dopo. Se ne conclude che il ricorrente ha compiuto i reati più gravi (violazione aggravata delle legge federale sugli stupefacenti e pornografia) dopo la predetta condanna. Poco o nulla incidono invece, nella ponderazione, la ripetuta violazione del bando (compiuta ad ogni modo nel 1997), la falsità in certificati (compiuta a partire dal 1994) e la ripetuta infrazione alla LDDS (compiuta tra il 1994 e il 1997).\nh) Per la sola violazione aggravata della legge federale sugli stupefacenti successiva al 6 dicembre 1996 (traffico di 212 g di cocaina per scopo di lucro) il ricorrente – recidivo specifico – avrebbe senz'altro potuto aspettarsi, nell'ipotesi a lui più favorevole (ossia tenendo conto anche della qualità meno buona della droga rispetto al passato: DTF 122 IV 301 consid. 2c) una pena non inferiore ai 2 anni e 4 mesi (28 mesi) di reclusione. Basti ricordare che per avere trattato complessivamente 200 g di cocaina pura al 50%, ovvero 100 g di prodotto puro (l'imputato aveva addirittura quantificato il grado di purezza tra il 70 e l'80%) egli era stato condannato il 6 dicembre 1996 a 2 anni di detenzione (act. 129, pag. 43 e 44). Per la parte più consistente e rilevante del reato di pornografia e per i reati di ripetuta violazione del bando, come pure per falsità in certificati e ripetuta infrazione alla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri, nella misura in cui essi sono stati perpetrati dopo la citata sentenza, un aumento di pena di circa 10 mesi giusta l'art. 68 cpv. 1 CP sarebbe rientrato nel legittimo potere di apprezzamento dei giudici del merito. Donde una pena di circa 38 mesi (28 mesi circa più 10 mesi circa). Per giungere alla pena complessiva stabilita dai primi giudici (4 anni di reclusione) rimangono all'incirca 10 mesi di reclusione. Considerati i reati compiuti prima del 6 dicembre 1996, in particolare la violazione aggravata della legge federale sugli stupefacenti (vendita di ulteriori 270 g di cocaina di buona qualità: sentenza, pag. 55) e – in misura minore – quelli di pornografia, falsità in certificati e infrazione alla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri, compiuti per l'appunto prima del 6 dicembre 1996, una pena addizionale di 10 mesi circa a quella di 2 anni di detenzione stabilita dal Tribunale distrettuale di Unterheintal Alstätten (e pertanto a quella di 38 mesi circa di reclusione fissata ex art. 68 n. 1 cpv. 1 CP) non avrebbe sicuramente ecceduto il potere discrezionale della prima Corte. Non vi è dunque motivo perché la Corte di cassazione e di revisione penale rinvii la causa in prima sede.\n18. Il ricorrente chiede la restituzione della somma di denaro e degli averi bancari sequestrati, facendo valere che non vi è prova che tali valori costituiscano il prodotto del guadagno illecito derivante dal traffico di droga e dalla messa in circolazione di pornografico. Egli trascura però che il provvedimento in questione è stato ordinato a norma dell'art. 59 n. 2 cpv. 3 CP in garanzia del risarcimento compensatorio dovuto allo Stato per l'indebito profitto di fr. 15'000.– conseguito nel traffico di droga (sentenza, pag. 57 e 58). La sua motivazione cade dunque nel vuoto. Infine il ricorrente chiede che si prescinda dal confiscare taluni oggetti (televisori, videoregistratori, videocamere, telefonini) che non hanno attinenza con i reati commessi. Già si è visto però che le apparecchiature tecniche sequestrate sono state usate, rispettivamente erano destinate a produrre e duplicare cassette di pornografia infantile (sentenza, consid. 4.2.3.3; v. anche pag. 57). La confisca di questi oggetti va pertanto esente da critiche. Per quanto riguarda il telefonino, la sentenza impugnata si limita a rilevare che anch'esso è servito per delinquere e potrebbe essere usato ancora a tale scopo (sentenza, pag. 57). La laconicità di simile motivazione può invero destare interrogativi, ma il ricorrente non spiega perché tale accertamento sarebbe manifestamente insostenibile (con particolare riferimento ai reati di droga). Anche su questo punto la sentenza impugnata sfugge pertanto alla critica.\n19. Gli oneri processuali del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 9 cpv. 1 e 15 cpv. 1 CPP).\nPer questi motivi,\nvisto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,\npronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 1'500.–"}