{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1999-11-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-53_1999-11-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59050&nX40_KEY=4933343&nTrefferzeile=68&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7f853b7deec9608565da3d2a7b9d9474"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.53"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.11.1999 17.1999.53"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.11.1999 17.1999.53"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.11.1999 17.1999.53"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:22:46", "Checksum": "8dfd6da0345cc787f71a885fee36acd5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.11.1999 17.1999.53\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\ne) Come si è accennato, il ricorrente si duole che la prima Corte non ha indicato in quale misura la pena inflitta per violazione aggravata della legge federale sugli stupefacenti (2 anni e 6 mesi di reclusione) si riferisca all'attività messa in atto prima dell'arresto del 1° giugno 1996 (che ha comportato la nota condanna a 2 anni di detenzione), rispettivamente al traffico di droga perpetrato dall'ottobre del 1997 (per il quale può entrare in considerazione la recidiva). Ora, di regola, il giudice non è tenuto a precisare in termini matematici o percentuali il peso attribuito ai vari elementi considerati nella commisurazione della pena (sopra, consid. c). In alcuni casi, però, la giurisprudenza esige che il giudice indichi in termini chiari l'incidenza conferita a un fattore rilevante. Ravvisata – per esempio – una violazione del principio di celerità, il giudice è tenuto a spiegare in che modo e in che misura egli ha tenuto conto di ciò, specificando la pena che egli avrebbe inflitto senza la citata attenuante (DTF 117 IV 129). Identico principio vale anche nel caso in cui sia stata condotta un'inchiesta mascherata (DTF 118 IV 115 consid. 2). Rigore nella commisurazione della pena si impone altresì in caso di concorso retrospettivo, ove occorre prima fissare chiaramente la pena (teorica) addizionale dipendente dal reato o dai reati commessi prima dell'originaria condanna, e poi determinare l'aumento della pena per tenere conto dei reati commessi in seguito (DTF 118 IV 121 consid. 2c). Il giudice deve procedere analogamente qualora consideri più grave il reato successivo alla prima condanna: quantificata la pena per tale illecito, egli ne determinerà l'aumento per tenere conto del reato commesso in precedenza (118 IV 121 con riferimento a DTF 116 IV 17 consid. 2b). Solo in tal modo l'autorità di ricorso potrà determinarsi sulla corretta applicazione dell'art. 68 n. 2 CP (CCRP, sentenza dell11 settembre 1996 in re A., consid. 2b/bb).\nf) In concreto la prima Corte si è limitata a fissare la durata complessiva della pena determinata in base all'art. 68 n. 1 cpv. 1 e 2 CP, senza precisare in che misura la sanzione si riferisca all'applicazione dell'art. 68 n. 2 CP e ai reati che il soggetto ha commesso prima della sentenza 6 dicembre 1996. Tanto meno essa ha stabilito se i reati più gravi siano stati commessi prima o dopo tale condanna. Nella prima ipotesi essa avrebbe dovuto stabilire anzitutto la pena (addizionale) per tali reati e aggiungere in seguito la pena per le nuove infrazioni. Nella seconda, per contro, la pena che ne scaturiva sarebbe servita come base per la determinazione della pena complessiva e avrebbe dovuto essere cumulata con quella per i reati anteriori (DTF 116 IV 17). Né la Corte ha spiegato se la pena di 2 anni e 6 mesi fissata per la violazione aggravata della legge federale sugli stupefacenti (sentenza, pag. 55 in fondo) si riferisse (solo) al quantitativo di cocaina spacciato dopo la condanna del 6 dicembre 1996, segnatamente dopo la liberazione condizionale del 30 settembre 1997 – come potrebbe sembrare dal riferimento alla recidiva (sentenza, loc. cit.) – o anche al traffico messo in atto prima della citata condanna. Ne segue che i primi giudici non hanno rispettato i requisiti di motivazione della pena in caso di concorso reale retrospettivo e simultaneo (DTF 118 IV 121 consid. 2c). Rimane da verificare se la Corte di cassazione e di revisione penale sia in grado di integrare essa medesima la motivazione o se debba rinviare la sentenza impugnata ai primi giudici perché sanino il difetto (art. 296 cpv. 2 CPP).\ng) Il reato più grave commesso dal ricorrente è quello di violazione aggravata della legge federale sugli stupefacenti, punibile con una pena fino a 20 anni di reclusione (art. 19 LStup). L'imputato è infatti stato ritenuto colpevole (oltre che di pornografia, punibile con la detenzione fino a tre anni, e di altri reati minori) di un traffico di 482 g di cocaina con un profitto illecito di almeno fr. 30'0000.–. Tale attività criminosa è durata però dal 1995 al 1997; fino al suo primo arresto, e quindi fino alla sentenza 6 dicembre 1996 del Tribunale distrettuale di Unterrheintal Alstätten, il ricorrente ha venduto, rispettivamente trattato complessivamente 270 g di cocaina (punti 1.2.1.,1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 dell'atto di accusa); successivamente egli ha trafficato altri 212 g di tale sostanza (punti 1.2.6, 1.2.7,1.2.8 dell'atto di accusa). Se dal profilo prettamente oggettivo più gravi sembrerebbero essere le infrazioni commesse prima della citata sentenza (spaccio di un maggior quantitativo di cocaina di migliore qualità; v. sentenza, pag. 37; v. anche sentenza 6 dicembre 1996 del Tribunale distrettuale di Unterrheintal Alstätten, act. 129, pag. 43 e 44), dal profilo soggettivo la posizione del ricorrente risulta sicuramente più compromessa per la successiva attività. Pur avendo spacciato o tentato di spacciare quantità minori di droga di qualità verosimilmente inferiore (sentenza, pag. 37), egli ha delinquito come recidivo specifico (art. 67 CP) e per di più durante la liberazione condizionale conseguente alla condanna a 2 anni di detenzione per reati analoghi. Più grave appare quindi il reato compiuto in quel periodo."}