{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1999-11-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-53_1999-11-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59050&nX40_KEY=4933343&nTrefferzeile=68&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7f853b7deec9608565da3d2a7b9d9474"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.53"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.11.1999 17.1999.53"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.11.1999 17.1999.53"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.11.1999 17.1999.53"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:22:46", "Checksum": "8dfd6da0345cc787f71a885fee36acd5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.11.1999 17.1999.53\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nc) Nella commisurazione della pena il giudice di merito fruisce di ampia autonomia. Egli deve indicare nondimeno quale peso attribuisce ai vari elementi considerati, non necessariamente in cifre o in percentuali, ma in modo che l'autorità di ricorso possa – pur rispettando la sua latitudine di apprezzamento – seguire il suo ragionamento e controllare l'applicazione della legge (Queloz, Commentaire de la jurisprudence du Tribunal féderal en matière di fixation et de motivation de la peine, in: RPS 116/1998 pag. 136 segg.). Sapere se la pena risponda a tali esigenze e rientri nei limiti edittali è una questione di diritto, che va quindi esaminata liberamente dalla Corte di cassazione e di revisione penale; nella commisurazione della pena, per contro, la Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo – come il Tribunale federale – ove il giudice di merito sia stato esageratamente severo o esageratamente mite, al punto da cadere nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento (DTF 123 IV 152 consid. 2a con richiami).\nd) Nel caso in esame la Corte di assise ha rilevato anzitutto, commisurando la pena, che l'attività delittuosa dell'imputato si è protratta a lungo, sia per quanto attiene alle vendite di cocaina (dal settembre 1995 al giugno 1996 e dal settembre al dicembre 1997) sia per quanto concerne i reati di pornografia, sia per quel che è degli illeciti minori compiuti prima e dopo la sentenza emanata il 6 dicembre 1996 dal Tribunale distrettuale di Unterrhein Alstätten. Occorre dunque pronunciare – essa ha soggiunto – una pena parzialmente aggiuntiva a quella di 2 anni di detenzione inflitta da quel tribunale. Ciò posto, i primi giudici hanno considerato di sicura e particolare gravità l'attività delittuosa. Essi hanno rilevato la non indifferente quantità di cocaina messa in circolazione, prima dell'arresto del 1° giugno 1996 e anche dopo la liberazione condizionale conseguente alla condanna del 6 dicembre 1996, concludendo nel senso che l'imputato risultava un vero trafficante animato solo da fini di lucro (sentenza, pag. 54). Sempre secondo la Corte, per l'imputato la professione di guida turistica costituiva soltanto un paravento per loschi traffici di droga e di materiale pornografico a carattere pedofilo, gestito dall'appartamento di Chiasso. Inquietante è apparso altresì che a delinquere pesantemente sia stato un uomo sessantenne, nonostante l'esperienza carceraria in Francia. Richiamata la recidiva specifica sul traffico di stupefacenti, la Corte ha inoltre considerato grave che l'accusato abbia delinquito anche in altri campi, segnatamente in quello della pornografia \"dura\", dimostrando bassezza, povertà di principi morale e una mentalità fuori del comune. L'accusato – ha proseguito la Corte – ha approfittato delle debolezze altrui, tossicodipendenti e persone con devianze sessuali (sentenza, pag. 54), non ha per nulla collaborato, anzi ha ritrattato senza valida giustificazione anche le poche ammissioni fatte davanti alle autorità del Lussemburgo, dimostrando mancanza di consapevolezza e di ravvedimento (sentenza, pag. 55). Al ricorrente essa non ha riconosciuto alcuna attenuante particolare.\nNella fissazione della pena la Corte di assise ha ritenuto che solo il traffico di cocaina, così come accertato e commesso da un recidivo, tenuto conto dei massimi e dei minimi edittali, potrebbe giustificare di per sé una pena di almeno due anni e mezzo di reclusione. Aggiungendo in applicazione dell'art. 68 n. 1 CP i reati di pornografia e quelli minori (peraltro ritenuti influenti), la cui pena è stata valutata attorno ai 18 mesi di reclusione, la prima Corte ha stabilito la pena complessiva in 4 anni di reclusione, a valere come sanzione parzialmente aggiuntiva a quella di 2 anni di detenzione inflitta con sentenza del 6 dicembre 1996 dal Tribunale distrettuale di Unterrheintal Alstätten (sentenza, pag. 55 e 56)."}