{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1999-11-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-53_1999-11-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59050&nX40_KEY=4933343&nTrefferzeile=68&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7f853b7deec9608565da3d2a7b9d9474"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.53"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.11.1999 17.1999.53"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.11.1999 17.1999.53"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.11.1999 17.1999.53"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:22:46", "Checksum": "8dfd6da0345cc787f71a885fee36acd5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.11.1999 17.1999.53\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n15. Il ricorrente si vale anche dell'errore in diritto ai sensi dell'art. 20 CP. Fa valere che la normativa italiana, come pure quella europea e internazionale che reprimono i reati connessi alla pedofilia sono di recente promulgazione e comunque posteriori all'attività per la quale è stato condannato, sicché per un profano non era affatto evidente sapere con certezza quale attività fosse vietata dalla legge e da quando, tanto più che le predette normative reprimono il reato di pornografia “dura” più severamente che, ad esempio, nel Lussemburgo, da dove era partita la commissione rogatoria. E al riguardo i primi giudici non si sono nemmeno pronunciati. Ora, dal verbale del dibattimento risulta che il difensore ha effettivamente invocato, tra l'altro, l'errore in diritto per quanto riguarda l'accusa di pornografia, e in particolare il deposito di materiale pornografico. L'argomentazione non è quindi nuova. Se non che, avesse realmente confidato sull'impunità delle azioni descritte nell'atto di accusa, non si vede perché il ricorrente avrebbe tentato di attribuire ogni responsabilità al fratello. Già a prima vista la conclamata buona fede appare quindi dubbia. Oltre a ciò, il ricorrente non dà alcun elemento che permetta di scorgere l'errore e pretende in sostanza di essere creduto sulla parola. Ciò non permette ancora di applicare l'art. 20 CP.\n16. Il ricorrente ritiene inoltre che i primi giudici siano trascesi in arbitrio dando per acquisito che egli abbia agito per lucro giusta l'art. 197 n. 4 CP, non sussistendo in realtà il benché minimo commercio di materiale pornografico dietro retribuzione. Egli trascura tuttavia che – come ha correttamente rilevato la Corte di assise – dalla diffusione di pedopornografia l'autore non deve necessariamente trarre guadagno; la sola intenzione basta (Jenny, op. cit. n. 17 ad art. 197 CP con rinvii di giurisprudenza). E in concreto i primi giudici hanno accertato che l'attività incriminata denota desiderio di arricchimento e sete di guadagno (sentenza, pag. 52). Certo, il ricorrente censura di arbitrio tale accertamento, ma a torto. Visto il gran numero di videocassette sequestrate, come pure gli apparecchi tecnici idonei alla duplicazione, la Corte poteva dedurre senza arbitrio che il ricorrente mirasse a fare commercio del materiale. Né altrimenti si spiegherebbe la consistente spesa profusa nelle apparecchiature. Ancora una volta il ricorso è destinato pertanto all'insuccesso.\n17. Il ricorrente si duole anche della pena irrogatagli, definendola sproporzionata, e rimprovera ai primi giudici di non avere indicato l'entità della pena aggiuntiva a quella di 2 anni inflittagli dal Tribunale distrettuale di Unterrheintal Alstätten, essendosi essi limitati a rilevare che per la violazione aggravata della legge federale sugli stupefacenti si giustificava una pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione. Anche la pena restante (18 mesi di detenzione) per il reato di pornografia e per i reati minori – egli soggiunge – è carente di motivazione, né consente di stabilire il peso attribuito a ogni infrazione. Infine il ricorrente lamenta che la Corte di merito ha conferito soverchia importanza alla recidiva specifica in materia di stupefacenti.\na) Il giudice commisura la pena alla colpa del reo tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui (art. 63 CP). La gravità della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena. A tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: movente e circostanze esterne, intensità del proposito (determinazione) o della negligenza, risultato ottenuto, assenza di scrupoli, modo d'esecuzione del reato, entità del pregiudizio arrecato volontariamente, durata o reiterazione dell'illecito, ruolo in seno a una banda, recidiva, difficoltà personali o psicologiche e così via. Per quanto riguarda l'autore, in particolare, occorre considerare la sua situazione familiare e professionale, l'educazione ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione con gli inquirenti, il pentimento e la volontà di emendamento (DTF 124 IV 47 consid. 2d con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1, 116 IV 289 consid. 2a). Criteri ispirati alla parità di trattamento con casi analoghi hanno invece una portata relativa ( DTF 124 IV 47 consid. 2c), mentre esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo di second'ordine (DTF 118 IV 350 consid. 2g).\nb) Quando per uno o più atti un delinquente incorre in più pene privative delle libertà personale, il giudice lo condanna alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata, ma senza oltrepassare nell'aumento la metà della pena massima comminata (art. 68 n. 1 cpv. 1 CP). A tal fine occorre dipartirsi dal reato con la pena edittale più elevata (Trechsel, Kurzkommentar zum StGB, 2ª edizione, n. 12 ad art. 68; DTF 116 IV 304, 93 IV 10; CCRP, sentenza del 28 aprile 1998 in re P. e coimputati, consid. 22c). Se si deve giudicare di un reato punito con pena privativa della libertà personale che il colpevole ha commesso prima di essere stato condannato a una pena privativa delle libertà personale per altro fatto, inoltre, il giudice determina la pena in modo che il colpevole non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero compresi in un unico giudizio (art. 68 n. 2 CP). Nella fattispecie il reato con comminatoria più elevata è quello di violazione aggravata della legge federale sugli stupefacenti, che prevede pene fino a una massimo di 20 anni (art. 19 Lstup). Occorre dipartirsi perciò da tale fattispecie."}