{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1999-11-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-53_1999-11-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59050&nX40_KEY=4933343&nTrefferzeile=68&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7f853b7deec9608565da3d2a7b9d9474"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.53"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.11.1999 17.1999.53"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.11.1999 17.1999.53"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.11.1999 17.1999.53"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:22:46", "Checksum": "8dfd6da0345cc787f71a885fee36acd5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.11.1999 17.1999.53\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nc) Per quel che è del testo risultante dalla lettura del nastro verde della macchina per scrivere rinvenuta a Chiasso, il ricorrente obietta che con tale macchina è stata scritta non solo la lettera spedita il 27 ottobre 1997 a ____________ (sentenza, pag. 47), ma anche quella inviata a __________ in Polonia, alla quale si riferisce la ricevuta del corriere EMS delle PTT (sentenza, pag. 44). Con ciò egli non sostanzia però alcun arbitrio. Egli si duole bensì che l'accusa gli ha attributo tutti i testi per il semplice fatto che essi sono scritti in varie lingue, mentre il fratello ____________ha dichiarato di conoscere solo l'italiano, lo spagnolo e un po' il francese, circostanza tuttavia non verificata minimamente. Eppure – egli soggiunge – ____________ aveva un'agenda ricca di nomi di tutto il mondo, sicché doveva sapersi destreggiarsi con le lingue. Anche al riguardo il ricorrente non apporta elementi suscettibili di dimostrare arbitrio. Anzi, confondendo ancora una volta il ricorso per cassazione per un atto di appello egli si diffonde ulteriormente sulla scarsa rilevanza della prova costituita dalla lettura del nastro verde della macchina per scrivere, sulla mancanza di prove attestanti che la lettera del 27 ottobre 1997 sia stata firmata e spedita da lui da Chiasso il 27 ottobre 1997 e che la videocassetta sequestrata nel dicembre del 1997 sia stata spedita separatamente dalla citata lettera. La natura appellatoria degli argomenti sollevati è nondimeno evidente. Si volesse come che sia entrare nel merito delle censure, il ricorso si rivela sfiorare la temerarietà, ove soltanto si rammentino le compromettenti ammissioni del ricorrente di fronte agli inquirenti del Lussemburgo (sentenza, pag. 22) e gli infruttuosi tentativi di ritrattazione posti in atto dall'accusato (sentenza, consid. 2.2.2). Anche sotto questo profilo la sentenza impugnata resiste pertanto alla critica.\n13. Il ricorrente fa carico alla Corte di assise di avere violato l'art. 197 n. 3 CP per avere trascurato che il legislatore non ha inteso reprimere l'acquisto e il possesso di pornografia “dura” per consumo personale. Avendo egli tutt'al più tollerato che il materiale illecito del fratello ____________fosse importato e depositato, eventualmente acquistato per uso personale, la condanna per pornografia inflittagli dai primi giudici offenderebbe perciò il diritto federale. Ora, l'art. 197 n. 3 CP punisce con la detenzione o con la multa chiunque fabbrica, importa, tiene in deposito, mette in circolazione, propaganda, espone, offre, mostra, lascia o rende accessibili oggetti o rappresentazioni di carattere pornografico vertenti su atti sessuali con fanciulli, animali, escrementi umani o atti violenti. Il ricorrente non contesta – a ragione – che buona parte del materiale sequestrato a Chiasso contiene pornografia nell'accezione della citata norma. Chiede tuttavia di essere prosciolto dall'imputazione perché il materiale incriminato era destinato a uso personale del fratello. E l'acquisto o il possesso di pornografia “dura” per uso personale non ricadrebbe sotto l'art. 197 n. 3 CP (DTF 124 IV 106 consid. 3b).\nL'assunto è infondato. Giovi ricordare che – contrariamente all'opinione del ricorrente – la fabbricazione e l'importazione di pornografia dura sono punibili anche se l'agente non ha agito con l'intenzione di diffonderla, ma solo per consumo personale (DTF 124 IV 106 consid. 3a). Per di più il ricorrente dimentica che – secondo gli accertamenti dei primi giudici – il materiale pornografico sequestrato era destinato alla diffusione (sentenza, pag. 52). Giustamente la prima Corte ha ravvisato, quindi, anche un deposito di pornografia “dura” nel senso dell'art. 197 n. 3 CP. Diversa sarebbe stata la fattispecie qualora il ricorrente si fosse limitato a detenere immagini pedopornografiche senza la volontà di diffonderle (DTF 124 IV 106 consid. 3c/bb; cfr. anche Jenny in: Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Besonderer Teil, vol. 4, n. 23 ad art. 197). Così come stanno le cose, la sentenza impugnata non presta il fianco alla critica.\n14. Il ricorrente chiede l'esenzione da ogni pena per pornografia, dicendo di avere avuto fondati motivi per credere che ____________ facesse uso proprio del materiale sequestrato e di avere mantenuto tale convinzione fino al momento dell'arresto, versando in un errore sui fatti (art. 19 CP). Già si è visto però che i primi giudici non sono caduti in arbitrio rimproverando al ricorrente – e non al fratello – di avere importato, tenuto in deposito, messo in circolazione, propagandato e offerto pornografia “dura” giusta l'art. 197 n. 3 CP. Fondato su fatti diversi da quelli accertati in modo vincolante sentenza impugnata, il gravame non può essere oggetto di ulteriore disamina."}