{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1999-11-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-53_1999-11-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59050&nX40_KEY=4933343&nTrefferzeile=68&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7f853b7deec9608565da3d2a7b9d9474"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.53"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.11.1999 17.1999.53"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.11.1999 17.1999.53"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.11.1999 17.1999.53"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:22:46", "Checksum": "8dfd6da0345cc787f71a885fee36acd5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.11.1999 17.1999.53\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n10. Il ricorrente assevera che le apparecchiature ritrovate a Chiasso (televisori, videoregistratori, adattatori, titolatrici ecc), acquistate indistintamente da lui e dal fratello, non sono mezzi tecnici atti a riprodurre o fabbricare solo materiale pornografico. Ricorda inoltre che il fratello ____________ha eseguito copie di cassette, a dimostrazione che sa utilizzare perfettamente gli strumenti necessari alla duplicazione di filmini, e che lo stesso fratello ha ammesso di avere una propria apparecchiatura in Italia, onde la possibilità che ne potesse avere una anche a Chiasso. Sempre a parere del ricorrente, sul nastro verde della già citata macchina per scrivere si ritrova un passaggio contenente istruzioni per l'uso degli apparecchi, possibile dunque anche da parte del fratello Claudio, il quale non ha escluso di averle utilizzate. Come operatore turistico, del resto, il ricorrente sottolinea di avere senz'altro potuto adoperare i mezzi tecnici per fini leciti. Una volta di più tuttavia il ricorrente non si confronta con i motivi che hanno spinto la prima Corte a rimproverargli di avere riprodotto e fabbricato videocassette raffiguranti atti sessuali tra e con fanciulli (consid. 4.2.3.3), ma insiste nel voler rendere verosimile un scenario diverso dipartendosi da una personale valutazione delle prove. Ciò non è sufficiente per sostanziare una violazione del divieto dell'arbitrio.\n11. Per quanto riguarda l'accusa di avere tenuto in deposito materiale pedopornografico il ricorrente asserisce che anche in proposito le dichiarazioni del fratello non possono essere ritenute disinteressate né spontanee. Con la sua argomentazione appellatoria egli disconosce però che i primi giudici non si sono fondati soltanto sulle accuse di ____________, ma anche sul fatto che in fin dei conti il materiale incriminato si trovava nell'appartamento da egli locato, sul fatto che a tergo di un poster di carattere pedofilo trovato nell'abitazione si trova il timbro \"____________\" e sul fatto che davanti alle autorità del Lussemburgo egli aveva ammesso la predilezione del fratello per i maschietti (mentre egli preferiva le bambine). Ora, il materiale rinvenuto nell'appartamento di Chiasso coinvolge piuttosto bambine (consid. 4.5). Inoltre, sempre secondo la Corte, la documentazione pedopornografica è in diverse lingue, tra cui il tedesco e il francese, che il fratello ____________non conosce (consid. 4.2.3.3). Con tali argomentazioni il ricorrente, ancora una volta, non si confronta.\n12. Il ricorrente dissente altresì dalla condanna per propaganda, offerta e messa in circolazione di materiale pornografico “duro”. Assevera che essa si fonda sulla videocassetta spedita a J.-M.____________ in Lussemburgo nel dicembre del 1997, sul nastro verde della macchina per scrivere trovata a Chiasso e sulla sua agenda, troppo poco per sostanziare l'accusa.\na) Il ricorrente trascura i veri motivi che hanno spinto la Corte di assise a ritenerlo colpevole anche di tale reato. Nella sentenza impugnata si richiama anzitutto una lettera in francese spedita nell'ottobre del 1997 dal ricorrente (“____________”) a ____________, nella quale egli comunicava l'indirizzo cui inviare materiale sur Ls ou Bs e scriveva che \"in Brasile si può fare ancora molto, sia per Ls che per Bs\", concludendo nel senso che quand j'ai quelque chose je te l'envoie avec plaisir. Inoltre i primi giudici hanno rilevato che il ricorrente aveva dichiarato agli inquirenti lussemburghesi di avere inviato a____________ una videocassetta registrata dal fratello ____________con bambini di 13-14 anni e che il fratello – interrogato per rogatoria – aveva ammesso di avere conosciuto____________ per telefono, precisando che costui trattava videocassette pornografiche con il fratello Italo. La Corte ha anche evocato la ricevuta del corriere EMS delle PTT relativa alla spedizione di documenti inviata a __________, Varsavia, dove figura come mittente ____________ c/o ____________, Frauenfeld, con timbro postale di Lugano 1. Ha pure fatto riferimento all'agenda (contrassegnata con le iniziali IN, ossia ____________) sequestrata al ricorrente e ai numerosi nomi e indirizzi con accanto le sigle Ls e Bs, alla circostanza che in Lussemburgo egli aveva indicato fra i suoi potenziali clienti persone che erano più interessate ai ragazzi e alle ragazze e gli ha rimproverato di aver tentato di far credere che nell'agenda vi erano anche annotazioni del fratello (sentenza, consid. 4.2.3.5).\nb) Il ricorrente fa notare che l'autorità inquirente ha ordinato in extremis una perizia calligrafica limitatamente ad alcuni documenti, peraltro non compromettenti (act. 141), limitando il raffronto da un foglio trovato in suo possesso in Lussemburgo ad altri sei rinvenuti nell'appartamento di Chiasso. Trattasi però– egli soggiunge – di documenti riferiti a elenchi di oggetti che non dimostrano alcuna messa in circolazione, offerta o propaganda di materiale pornografico. Se non che, il considerando 4.2.3.5 della sentenza impugnata, riferito alla contesta imputazione, nemmeno menziona ciò. In realtà il ricorrente si confonde verosimilmente con la precedente imputazione riferita alla fabbricazione di ulteriori videocassette (sentenza, pag. 46)."}