{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1999-11-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-53_1999-11-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59050&nX40_KEY=4933343&nTrefferzeile=68&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7f853b7deec9608565da3d2a7b9d9474"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.53"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.11.1999 17.1999.53"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.11.1999 17.1999.53"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.11.1999 17.1999.53"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:22:46", "Checksum": "8dfd6da0345cc787f71a885fee36acd5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.11.1999 17.1999.53\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nh) Al punto 6 del ricorso il ricorrente si diffonde sulle singole imputazioni, facendo valere che nel verbale di interrogatorio del 12 aprile 1999 (act. B2) ____________ ha ammesso di avere acquistato tra settembre del 1995 e marzo del 1996 al massimo 120 g di cocaina, cioè 20 g al mese. Fondandosi sul rapporto interno della polizia cantonale turgoviese del 2 aprile 1998 la prima corte ha arbitrariamente accertato invece acquisti per 382 g. Il ricorrente trascura però che proprio durante quell'interrogatorio ____________ ha confermato i quantitativi indicati nel rapporto di polizia (sentenza, pag. 35). Mal si comprende quindi perché la prima Corte sarebbe trascesa in arbitrio. Il ricorrente espone in seguito i motivi che farebbero apparire arbitrari anche gli accertamenti relativi al suo ulteriore coinvolgimento nel traffico di droga. Ancora una volta tuttavia egli si avvale di argomentazioni spiccatamente appellatorie, nel senso ch'egli si limita a contrapporre la propria versione dei fatti al giudizio impugnato, come se si trovasse davanti a un'autorità di ricorso con pieno potere cognitivo anche nella valutazione delle prove. Formulato come atto di appello, al proposito il gravame va pertanto dichiarato inammissibile.\n8. Il ricorrente insorge anche contro la condanna per pornografia infantile conseguente al materiale rinvenuto nell'appartamento di Chiasso e al sequestro della lettera e delle videocassette in occasione del suo arresto nel Lussemburgo il 18 dicembre 1997. Egli ribadisce anzitutto di avere sempre sostenuto e dichiarato di avere autorizzato il fratello ____________a occupare il citato appartamento; fa poi valere che il materiale illecito ritrovato è stato importato dall'Italia e dall'estero per opera del fratello, noto pedofilo, il quale si è procurato anche le apparecchiature tecniche e quant'altro. Egli avrebbe tollerato il deposito del materiale, ma sarebbe rimasto estraneo alle altre attività figuranti nell'atto di accusa. Inoltre l'impostazione dell'atto di accusa e il metodo seguito dagli inquirenti insieme con la stessa Corte di assise sarebbe stato inteso a colpevolizzarlo sotto ogni punto di vista, facendo sì che gli oggetti rinvenuti nell'appartamento apparissero d'acchito come corpo e prova di reato, indipendentemente dalla loro provenienza e dall'uso possibile. In sintesi – lamenta l'imputato – tutto l'atto di accusa è costruito attorno al sequestro della videocassetta nel Lussemburgo, unico elemento sul quale non è possibile fondare però un traffico internazionale di materiale pedopornografico. Ora, le considerazioni del ricorrente si esauriscono in generiche doglianze appellatorie, improponibili in un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio. Basti rilevare che egli non indica nemmeno quale singolo accertamento contenuto nella sentenza impugnata risulterebbe insostenibile o manifestamente contrario alle risultanze istruttorie. Ciò non permette di ravvisare alcun possibile titolo di cassazione.\n9. Riferendosi all'accusa di avere importato il materiale sequestrato a Chiasso il ricorrente allega che esso non può essere interamente definito pornografico in senso giuridico. Egli non spiega però quale degli oggetti sequestrati non adempirebbe i requisiti dell'art. 197 CP. Confondendo il ricorso per cassazione con un atto di appello egli torna poi sugli elementi che coinvolgerebbero il fratello e che lo scagionerebbero dal relativo capo di accusa, ravvisato a suo dire arbitrariamente dalla Corte di assise. Il fatto è che, invece di confrontarsi partitamente con le motivazioni – e non sono poche – contenute nella sentenza impugnata (consid. 4.2.3.1) e anziché illustrare perché queste sarebbero manifestamente insostenibili se non singolarmente, quanto meno nel loro intero, egli si limita a narrare la fattispecie dal suo punto di vista, a richiamare atti istruttori e singole risultanze processuali suscettibili a suo giudizio di inquadrare la fattispecie altrimenti e di fornire un altro quadro d'insieme rispetto a quello accertato dalla Corte di assise. Ciò non basta tuttavia per inficiare quanto i primi giudici hanno constatato valutando diversamente le prove raccolte.\nEsaminando il consid. 4.2.3.1 non è comunque riscontrabile arbitrio negli accertamenti ivi contenuti, fondati sulle ammissioni del ricorrente davanti alle autorità del Lussemburgo, sulle dichiarazioni del fratello ____________nel corso degli interrogatori in Italia (apparse alla Corte di assise credibili), sui numerosi riscontri che attestano i legami del ricorrente con la Polonia (da cui proviene parte del materiale pedopornografico), su due pacchi indirizzati a ____________ sequestrati presso l'ufficio postale di Chiasso, nel quale sono state trovate equivoche riviste di naturismo e disegni di bambini o bambine nudi, sulla ricevuta del corriere incaricato di una spedizione a __________, Varsavia, con mittente \"____________ c/____________\", sul nastro verde di una macchina per scrivere rinvenuta a Chiasso (che reca il testo di una lettera probabilmente inviata al citato __________), sull'annotazione nell'agenda sequestrata al ricorrente dell'indirizzo di un certo \"__________\" a Varsavia e sul sequestro di una busta spedita a un signor ____________ dalla Germania, sulla quale figura la scritta \"nuovi cataloghi 97 per x Ls e Bs (FKK e soft)\". Ora, Ls sta per Lolitas e Bs per Boys (sentenza, pag 22 e 48), mentre la sigla FKK identifica – apparentemente – un'associazione di naturismo."}