{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1999-11-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-53_1999-11-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59050&nX40_KEY=4933343&nTrefferzeile=68&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7f853b7deec9608565da3d2a7b9d9474"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.53"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.11.1999 17.1999.53"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.11.1999 17.1999.53"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.11.1999 17.1999.53"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:22:46", "Checksum": "8dfd6da0345cc787f71a885fee36acd5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.11.1999 17.1999.53\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nd) Secondo la sentenza impugnata, inoltre, ____________ è apparso al processo riabilitato fisicamente, socialmente e professionalmente, tant'è che non consuma più droga da un anno e mezzo (sentenza, pag. 32 e 36). Non si è quindi arbitrario ritenere che al momento di chiamare in causa il ricorrente egli fosse in possesso delle sue facoltà mentali. È vero che egli ha riferito di fatti risalenti all'epoca in cui le sue condizioni psicofisiche risentivano verosimilmente del consumo di cocaina, ma ciò non basta – né basta la presumibile tossicodipendenza di ____________ – per intravedere estremi di arbitrio nella sentenza impugnata. La Corte di merito ha del resto evocato altri elementi suscettibili di confortare le chiamate di correo, come il fatto che in quel periodo il ricorrente vendeva droga a Urs Walt, il fatto che gli inquirenti hanno accertato versamenti per fr. 23'500.– e movimenti bancari effettuati a Frauenfeld l'11-12 e il 28-29 settembre 1995 sul conto BPS/CS di Chiasso spiegabili solo con un'attività più redditizia di quella pretesa dal ricorrente, il fatto che siano state rinvenute nell'appartamento di Chiasso due bilance elettroniche recanti tracce di cocaina e sacchetti minigrip, oltre il fatto che lo stesso ricorrente aveva ammesso davanti agli inquirenti del Lussemburgo di avere dato ad ____________ \"come amico\" un po' di cocaina (sentenza, pag. 37 e 40). Senza incorrere in arbitrio, i primi giudici hanno inoltre considerato a favore dell'attendibilità della chiamata in correità la circostanza che ____________ ha confessato reati per i quali non era nemmeno indagato (sentenza, pag. 32 e 36) e ha saputo indicare in modo puntuale e preciso la qualità della droga venduta prima e dopo l'arresto del ricorrente (sentenza, pag. 37).\ne) Prosegue il ricorrente asseverando che sia ____________ sia ____________ hanno beneficiato di riduzioni di pena per avere collaborato immediatamente con la giustizia dando il nome del fornitore e che, sapendo di essere interrogati su rogatoria per reati legati al mondo della pedofilia, essi avevano interesse a liberarsi da tale procedimento, incolpando il ricorrente di traffico di droga. Si tratta però di argomenti del tutto appellatori, inammissibili in un ricorso per cassazione fondato sul divieto d'arbitrio. Il ricorrente fa altresì valere che la convergenza delle dichiarazioni rilasciate da ____________ e ____________ non può costituire elemento decisivo, poiché essi hanno potuto concordare le loro versioni quando si sono incontrati il 29 febbraio 1998 in un esercizio pubblico, incontro cui hanno accennato essi medesimi nell'ambito degli interrogatori relativi alla rogatoria commissionata dal Granducato del Lussemburgo (act. 18). Il richiamo a quegli interrogatori – che comunque non hanno la portata pretesa nel ricorso – non basta però a dimostrare che la Corte di assise abbia errato manifestamente nel considerare nondimeno attendibili le contestate chiamate di correo, segnatamente alla luce dei riscontri illustrati nella sentenza impugnata valutati nel loro complesso.\nf) Il ricorrente asserisce inoltre che quanto rinvenuto nell'appartamento di Chiasso (due bilance elettroniche, sacchetti minigrip, scatole di cioccolata) non prova un suo coinvolgimento nel traffico preteso da ____________ e da ____________, potendo solo indiziare l'importazione e il trasporto di droga in scatole di cioccolata, per i quali è già stato condannato a 2 anni di detenzione il 6 dicembre 1996 dal Tribunale distrettuale di Unterrheintal Alstätten. Su questo punto il ricorso sfiora la temerarietà, né durante l'istruttoria né durante il dibattimento il ricorrente avendo attribuito tali rinvenimenti all'attività delittuosa precedente, ma addirittura agli stessi inquirenti (sentenza, pag. 40). L' accusa è per certi versi da mettere in relazione al fatto che egli aveva dichiarato che la bilancia di marca Tanita (sulla quale sono state trovate tracce di cocaina) era stata acquistata poco prima del suo arresto in Lussemburgo e che i sacchetti minigrip erano stati prelevati dal carcere di Lenzburg. Tali fatti sono però successivi alla carcerazione per i fatti giudicati con sentenza del 6 dicembre 1996. Comunque che sia, il richiamo ai citati oggetti costituisce soltanto un indizio del coinvolgimento del ricorrente in affari di droga. Considerando tale circostanza accanto alle altre – in particolare alla chiamata in correità di ____________ e di ____________ – i giudici di merito non hanno affatto abusato del loro potere di apprezzamento. Secondo il ricorrente la Corte di assise avrebbe in ogni modo violato il principio ne bis in idem nella misura in cui ha collegato gli oggetti ritrovati nell'appartamento di Chiasso alle imputazioni figuranti ai punti 1.2.1, 1.2.2., 1.2.3 e 1.2.4 dell'atto di accusa, antecedenti la sua condanna nel Canton San Gallo. La tesi è inconsistente. Il reato per il quale il ricorrente è stato condannato con sentenza del 6 dicembre 1996 riguardava la vendita di 100 g di cocaina a __________ (sentenza, pag. 13); la condanna da parte della Corte di assise si riferisce per contro alla cocaina venduta a ____________ e ____________. Di nuovo il ricorso è pertanto destinato all'insuccesso.\ng) Il ricorrente sostiene che il grado di purezza delle droga che gli si imputa di avere trafficato non può essere considerato superiore al 50%, e ciò anche nell'ipotesi in cui la droga venduta tra il 1995 e il 1996 fosse, come dice ____________, di buona qualità. Nella commisurazione della pena ciò andava considerato. L'argomento riguarda, appunto, la commisurazione della pena. Sarà quindi trattato più avanti (consid. 17)."}