{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1999-11-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-53_1999-11-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59050&nX40_KEY=4933343&nTrefferzeile=68&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7f853b7deec9608565da3d2a7b9d9474"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.53"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.11.1999 17.1999.53"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.11.1999 17.1999.53"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.11.1999 17.1999.53"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:22:46", "Checksum": "8dfd6da0345cc787f71a885fee36acd5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.11.1999 17.1999.53\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n6. Al punto 3 del gravame il ricorrente si diffonde sui principi che regolano il processo indiziario, sul precetto in dubio pro reo, sulla pressione che sarebbe stata esercitata sulla Corte di assise dagli organi di stampa e dall'opinione pubblica per la delicatezza del processo e per la visione di cassette nel corso del dibattimento, come pure sulle reazioni che avrebbe suscitato una sentenza di proscioglimento. In assenza di una precisa censura, l'esposto non è tuttavia proponibile e sfugge nondimeno a un esame di merito.\n7. Il ricorrente si duole della condanna per violazione aggravata della legge federale sugli stupefacenti conseguente alle rivelazioni di __________ e di __________, argomentando che tale giudizio si fonda sulle sole accuse dei due e, quindi, su prove insufficienti. Esso risulterebbe pertanto arbitrario.\na) I primi giudici hanno tratto convincimento circa la colpevolezza dell'imputato in primo luogo dalle dichiarazioni che __________ ha rilasciato nei primi mesi del 1998 alle autorità turgoviesi, durante gli interrogatori che hanno fatto seguito alla rogatoria delle autorità lussemburghesi, le quali intendevano approfondire il caso dopo avere trovato il nome di __________ nell'agenda di ____________. Benché interrogato su questioni di pornografia infantile – ha spiegato la prima Corte – __________ ha ammesso spontaneamente di avere consumato cocaina fino all'ottobre del 1997 e di avere conosciuto circa quattro anni prima il ricorrente in un campeggio estivo di St. Margrethen, quando costui alloggiava presso la famiglia di __________. __________ – ha soggiunto la Corte – ha poi indicato nel ricorrente il fornitore della droga e ha descritto in modo circostanziato i contatti e gli incontri con lui, tanto da essere condannato il 29 marzo 1999 dal Tribunale distrettuale di Frauenfeld a 2 anni di detenzione per violazione aggravata della legge federale sugli stupefacenti (act. 159). In seguito __________ ha confermato le accuse anche davanti al Procuratore pubblico ticinese e al ricorrente durante un confronto del 12 aprile 1999, ammettendo di avere acquistato fra il settembre del 1995 e l'ottobre del 1997 circa 392 g di cocaina e di avere funto da intermediario nella vendita di altri 100 g di tale sostanza a __________. Il ricorrente – ha rilevato la Corte di merito – ha quindi trafficato anche dopo la liberazione condizionale del 30 settembre 1997, dopo avere scontato due terzi della pena irrogatagli dal Tribunale distrettuale di Unterrheintal Alstätten il 6 dicembre 1996 (sentenza, pag. 31–37). Per quanto riguarda la vendita di 100 g di cocaina a __________, i primi giudici hanno rilevato che ciò è confermato dallo stesso acquirente, il quale ha chiamato in causa in modo circostanziato e credibile il ricorrente, dicendo che costui gli aveva offerto ulteriori 100 g di cocaina, ma che la cosa non era andata in porto (sentenza, pag. 37–39).\nb) il ricorrente assume anzitutto che __________ e __________, benché citati dalla difesa, non si sono presentati al dibattimento, impedendo in tal modo un vero e proprio contraddittorio. Dalla sentenza impugnata risulta però che solo __________ è stato citato al processo, al quale non è comparso giustificando l'assenza per motivi di salute attestati da certificato medico. Ciò premesso, le parti hanno consentito ad acquisire agli atti le dichiarazioni rese da __________ al Magistrato inquirente (sentenza, pag. 39). Così facendo, tuttavia, il ricorrente si è precluso il diritto di contestare l'uso di quelle risultanze istruttorie (art. 288 cpv. 1 lett. b CPP). D'altro canto egli trascura che __________ è stato sentito il 9 aprile 1999 in presenza del suo difensore, ovvero in contraddittorio (act. B1). Anche __________ è stato sentito in contraddittorio il 12 aprile 1999, durante l'istruzione. Il ricorrente obietta che a quel momento egli non disponeva ancora di tutti gli elementi per difendersi efficacemente, ma trascura di non essersi opposto, al dibattimento alla lettura del verbale richiamato nella sentenza impugnata (protocollo del processo, pag. 3). La presunta limitazione dei diritti della difesa è quindi, una volta ancora, tardiva (art. 288 cpv. 1 lett. b CPP).\nc) Il ricorrente fa presente che sia __________ sia __________ sono stati sentiti senza delazione di giuramento, poiché perseguiti per violazione della legge federale sugli stupefacenti, e che è stata loro garantita la facoltà di non rispondere, ciò che impone di valutare le loro deposizioni con cautela. Si è già spiegato però che l'apprezzamento delle prove può essere censurato in cassazione solo per arbitrio (sopra, consid. 1). Senza alcun richiamo al divieto dell'arbitrio, l'argomento in questione è pertanto irricevibile. Asserisce il ricorrente che __________ e __________ sono stati tossicodipendenti almeno fino al momento dei fatti, che proprio per questo motivo ____________ si è visto riconoscere lo stato di scemata responsabilità (art. 11 CP) dal Tribunale turgoviese che lo ha condannato a 2 anni di detenzione per violazione della legge federale sugli stupefacenti e che verosimilmente la medesima attenuante è stata riconosciuta anche a ____________, sempre che sia stato condannato anch'egli per i reati in questione. Nemmeno al proposito il ricorrente dimostra però un qualsivoglia arbitrio nell'apprezzamento delle deposizioni, onde l'inconsistenza delle critiche."}