{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1999-11-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-53_1999-11-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59050&nX40_KEY=4933343&nTrefferzeile=68&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7f853b7deec9608565da3d2a7b9d9474"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.53"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.11.1999 17.1999.53"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.11.1999 17.1999.53"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.11.1999 17.1999.53"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:22:46", "Checksum": "8dfd6da0345cc787f71a885fee36acd5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.11.1999 17.1999.53\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nIl mero richiamo alla circostanza che l'accusa rivoltagli dal fratello durante gli interrogatori in Italia non ha avuto seguito (il ricorrente è stato prosciolto dall'imputazione di avere partecipato al trasporto in Svizzera di 1'748 g di cocaina) non basta a dimostrare il preteso arbitrio. Non può dirsi infatti che i primi giudici abbiano errato manifestamente nel credere alle altre dichiarazioni di ____________, in particolare quando accertano che, pur avendo abusato di minori e filmato scene riproducenti atti sessuali con minori, costui non ha commercializzato videocassette in Italia o all'estero. Il proscioglimento dalla citata imputazione non è infatti stato pronunciato perché ____________ avrebbe mentito agli inquirenti italiani, ma perché è venuta a mancare – secondo la Corte di merito – una vera e propria chiamata in correità secondo i criteri posti dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Può invero destare qualche perplessità che da un lato la Corte ritenga credibili i ricatti di cui ____________ sarebbe rimasto vittima e dall'altra scagioni il ricorrente perché l'accusa – rivolta soltanto a pena espiata – non sarebbe stata sufficientemente sostanziata (sentenza, pag. 29–31). Di ciò beneficia tuttavia il ricorrente medesimo, sicché ai primi giudici non può essere rimproverato di non avere riconosciuto al ricorrente la facoltà di avvalersene ulteriormente. Per altro, il ricorrente trascura che il fratello è stato anche giudicato credibile anche per le ragioni indicate nei considerandi 1.3, 4.1.1 e 4.2.3.1 della sentenza impugnata. Con tali motivazioni egli non si confronta.\nIl ricorrente soggiunge che il fratello è stato condannato in Italia con il rito del patteggiamento a una pena mite soltanto per i reati ammessi, ovvero per alcuni atti di pedofilia ripresi su videocassette per uso proprio, senza che sia stata verificata la fondatezza delle accuse che il fratello gli ha mosso. Il che sarebbe stato possibile unicamente coinvolgendolo nel procedimento, ossia garantendogli il contraddittorio. Ma ciò non è avvenuto, sicché le accuse rivoltegli in Italia non possono valere nel procedimento penale svizzero. La censura non può essere condivisa, ove soltanto si consideri che ____________ è stato interrogato l'8 febbraio 1999 davanti al GIP del Tribunale di Trapani in presenza anche del difensore del ricorrente, e cioè in contraddittorio (act. 136). Egli considera tale formalità del tutto platonica, dato che a suo giudizio ____________ non avrebbe mai mutato la versione dei fatti data ai fini del patteggiamento. Fondandosi sulle dichiarazioni di lui la Corte di merito non gli avrebbe garantito perciò un equo processo (art. 6 CEDU). Il ricorrente dimentica però di non essersi opposto, né in sede istruttoria né tantomeno al dibattimento (v. il verbale del processo) all'uso delle risultanze processuali italiane, compreso il verbale di rogatoria 8 febbraio 1999 menzionato a pag. 15 della sentenza impugnata. Non avendo sollevato il preteso vizio con tempestività, il ricorrente non può rimediarvi davanti alla Corte di cassazione e di revisione penale (art. 288 cpv. 1 lett. b CPP). Anche su questo punto il ricorso è pertanto inammissibile.\n5. Il ricorrente critica le modalità dell'inchiesta che ha condotto alla sua estradizione dal Lussemburgo, facendo valere tra l'altro valere che il mancato ricorso contro tale provvedimento è da attribuire al patrocinatore d'ufficio lussemburghese e all'impossibilità di farsi assistere da un legale di fiducia, il Giudice dell'istruzione e dell'arresto avendogli negato i mezzi per far fronte ai costi della difesa. Alla recriminazione non fa seguito però alcuna conclusione concreta, né si chiede che la sentenza delle assise sia annullata perché conseguente a una procedura di estradizione illegale. Sia come sia, non risulta che a suo tempo il ricorrente abbia impugnato la decisione del Giudice dell'istruzione e dell'arresto. Tanto meno egli spiega perché l'estradizione non sarebbe conforme al diritto. Il ricorrente contesta anche la legittimità delle risultanze processuali scaturite dall'istruttoria condotta dalle autorità del Lussemburgo e insiste nel rifiutare il contenuto dei relativi verbali, contestando persino di averli sottoscritti, ma la sua censura cade nel vuoto. A prescindere dal fatto invero che egli non si è opposto alla lettura in aula del verbale di polizia citato nel ricorso, risulta che – contrariamente a quanto egli pretende ora nel ricorso – in occasione degli interrogatori del 19 dicembre 1997 e del 1° aprile 1997 il ricorrente ha sostanzialmente confermato le dichiarazioni rilasciate al Giudice istruttore lussemburghese (sentenza, pag. 22). Il ricorrente obietta di essere stato sentito da quel magistrato soltanto per questioni procedurali. L'argomento non è serio. Come si evince dai citati verbali, e in particolare da quello del 19 dicembre 1997, gli interrogatori vertevano infatti sull'oggetto dell'inchiesta e in specie sulle dichiarazioni rilasciate dal prevenuto alla polizia il 18 dicembre 1997 (classificatore, act. 93). Il ricorrente si duole anche che i primi giudici gli hanno attribuito un comportamento reticente e di ostacolo all'accertamento dei fatti, nonostante che – ad esempio – essi lo abbiano prosciolto da uno dei capi di imputazione (infrazione aggravata della legge fedele sugli stupefacenti), e fa carico alla Corte di merito di avere violato la procedura e il diritto sostanziale punendolo per l'esercizio dei suoi legittimi diritti di accusato. Egli non dimostra tuttavia alcun arbitrio, né spiega quali norme di procedura sarebbero state concretamente violate. E inoltre, sia come sia, il suo comportamento processuale non gli ha comportato alcun aggravamento di pena (sentenza, pag. 55)."}