{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1999-11-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-53_1999-11-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59050&nX40_KEY=4933343&nTrefferzeile=68&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7f853b7deec9608565da3d2a7b9d9474"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.53"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.11.1999 17.1999.53"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.11.1999 17.1999.53"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.11.1999 17.1999.53"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:22:46", "Checksum": "8dfd6da0345cc787f71a885fee36acd5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 25.11.1999 17.1999.53\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n2. Il ricorrente sostiene anzitutto che nell'apprezzamento dei fatti e nella commisurazione della pena la sentenza impugnata non considera adeguatamente la sua infanzia e la sua vita particolarmente travagliata. A prescindere dal fatto però che la critica appare prematura, per lo meno nella misura in cui riguarda la commisurazione della pena (tema ripreso – giustamente – alla fine del gravame), nell'esposto che segue il ricorrente evoca i suoi trascorsi dall'infanzia sino al momento in cui egli è rimasto coinvolto in un traffico di droga a San Gallo, ma non spiega perché ciò imporrebbe un giudizio diverso. Così com'è formulata, la critica si rivela pertanto inammissibile. Il ricorrente afferma poi che egli era intenzionato sin dal 1995 a cessare l'attività di guida turistica in Amazzonia e a occuparsi solo di consulenze. Proprio a tale scopo, e per migliorare i suoi contatti con l'Europa (segnatamente con l'Italia del nord), egli ha locato alla fine del 1994 l'appartamento di Chiasso. A suo parere inoltre la Corte di merito sarebbe trascesa in arbitrio lasciando intendere che l'uso della carta di identità contraffatta sia stato più frequente rispetto a quanto egli aveva ammesso. Se non che, davanti alla Corte di assise il ricorrente ha esplicitamente ammesso di avere commesso i cosiddetti reati minori illustrati nei punti 3. 4. e 5 dell'atto di accusa; egli ha pertanto anche ammesso di essersi in più occasioni qualificato con la carta di idendità contraffatta, segnatamente nelle occasioni precisate nei punti 4 e 5 dell'atto di accusa (sentenza, pag. 6 e 49). D'altro canto, egli nemmeno impugna i dispositivi n. 1.4 e 1.5 della sentenza di assise, con la quale la prima Corte lo ha ritenuto colpevole di falsità in certificati e di ripetuta infrazione alla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri a dipendenza dell'illecito uso del citato documento. La censura non può pertanto essere vagliata nel merito. Il ricorrente considera inoltre faziosa la sentenza impugnata, nella misura in cui i primi giudici insinuano che la scelta dell'appartamento a Chiasso era legata al traffico di droga e di pornografia. A prescindere dal fatto però che egli nemmeno indica dove i primi giudici si sarebbero espressi in tal modo, il ricorrente non sostanzia alcun arbitrio. Ancora una volta il ricorso sfugge perciò a un esame di merito.\n3. Il ricorrente si diffonde sui suoi trascorsi penali e in particolare sulla condanna inflittagli dalla giustizia francese nel 1983 e 1984 per presunto coinvolgimento in un traffico di droga, sottolineando che il fatto di non avere più delinquito in materia di stupefacenti fino alla condanna a 2 anni di detenzione pronunciata nei suoi confronti con sentenza del 6 dicembre 1996 dal Tribunale distrettuale di Unterreheintal Alstätten (act. 129) dimostra l'efficacia educativa dell'esperienza francese. Ciò induce a presumere che una volta scontata la pena irrogatagli nel Canton San Gallo egli non ha più recidivato. Trascurando tale presunzione, la prima Corte sarebbe caduta in arbitrio. Se non che, puramente appellatorio, l'argomento è inammissibile in un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio. Quanto al rimprovero che la prima Corte avrebbe senza valida ragione considerato come fattore aggravante, al momento di commisurare la pena, il carcere scontato in Francia per reati risalenti molto lontano nel tempo, la questione sarà ripresa, dandosene il caso, in appresso (consid. 17).\n4. Riferendosi ai rapporti con il fratello Claudio, il ricorrente rimprovera ai primi giudici di avere arbitrariamente sottovalutato alcuni fatti importanti al momento di stabilire la sua posizione processuale. Egli fa valere che grazie alla sua attività di allenatore e direttore sportivo di una squadra di calcio, come pure di osservatore e ricercatore di nuovi talenti, ____________ aveva molte occasioni per viaggiare all'estero, dove si è sempre destreggiato con le lingue, che il fratello ha beneficiato di 13 congedi dal Penitenziario cantonale durante l'espiazione degli ultimi mesi di detenzione inflittigli dal Tribunale di Bülach, congedi durante i quali egli ha potuto raggiungere Chiasso, fare spedizioni e trattare ordinazioni senza problemi. Il ricorrente assevera altresì che prima dell'intensificarsi dei contatti con il fratello (1994) non esisteva un appartamento come quello locato a Chiasso, accessibile a entrambi, che dal 1994/95 entrambi avevano deciso di ridurre e trasformare le proprie attività professionali per le quali dovevano tenere contatti con l'Italia del nord, che impronte di ____________ sono state rilevate appunto nell'appartamento di Chiasso, che il custode __________ ha confermato di avere visto il fratello a Chiasso, che questi aveva una chiave dell'appartamento e che al riguardo la sentenza impugnata si fonda su motivazioni insufficienti, limitandosi ad affermare che il fratello risulterebbe più credibile di lui. Ciò sarebbe arbitrario, giacché ____________ non è stato creduto quando lo ha accusato di averlo costretto, con il ricatto, a fungere da corriere di droga dal Brasile alla Svizzera nel 1996."}