Tale soluzione appare tanto più giusta ove si pensi che in concreto le tesi giuridiche esposte nel ricorso per cassazione avrebbero potuto essere fatte valere già al pubblico dibattimento, cui il Procuratore pubblico non si è presentato. La parziale soccombenza dell'accusato, equivalente al grado di vittoria, non giustifica invece l'attribuzione di ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP). Rimangono inoltre a carico dell'imputato gli oneri del decreto di accusa, la riduzione di pena non influendo apprezzabilmente sul loro ammontare. Per questi motivi, pronuncia: I. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata: