1 e 15 cpv. 1 CPP). Ci si attenesse a tale principio, però, in casi come quello odierno l'opposizione a un decreto di accusa risulterebbe sostanzialmente vanificata, giacché l'opponente si troverebbe a pagare oneri processuali pari alla riduzione della multa. Si ravvisano giusti motivi, dunque, per rinunciare al prelievo di spese, sia in primo sia in secondo grado. Tale soluzione appare tanto più giusta ove si pensi che in concreto le tesi giuridiche esposte nel ricorso per cassazione avrebbero potuto essere fatte valere già al pubblico dibattimento, cui il Procuratore pubblico non si è presentato.