Nella fattispecie ciò è senz'altro il caso, in concreto non occorrendo alcun accertamento supplementare. Si tratta dunque di commisurare la pena alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni di lui (art. 63 CP), come pure del movente e delle circostanze esterne, della sua determinazione, del modo di esecuzione del reato, della durata dell'illecito, di un'eventuale recidiva e così via (DTF 124 IV 47 consid. 2d e 120 IV 44 in alto con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 e 116 IV 288 consid. 2a). Ora, dal profilo oggettivo l'accusato ha commesso un'infrazione lieve (“caso poco grave”: sopra, consid.