RS 0.142.30) e non invece nei confronti di comuni cittadini stranieri, tutt'altro che indigenti. Ciò risponde del resto a evidenti criteri di opportunità (sul principio: DTF 120 IV 210 consid. 1). 7. Ove accolga un ricorso, la Corte di cassazione e di revisione penale riforma essa medesima la sentenza impugnata se ha sufficienti elementi per il nuovo giudizio (art. 296 cpv. 1 CPP). Nella fattispecie ciò è senz'altro il caso, in concreto non occorrendo alcun accertamento supplementare.