L'accusato reputa paradossale che si proceda penalmente nei suoi confronti allorché si rinuncia a perseguire i profughi che si introducono clandestinamente in Svizzera (osservazioni, pag. 5 in fondo). Nella misura in cui sembra invocare una disparità di trattamento nell'illegalità, l'argomentazione manca però di consistenza. Non si vede in effetti perché costituirebbe una “contraddizione clamorosa” rinunciare all'apertura di procedimenti penali nei confronti di profughi manifestamente sprovvisti di mezzi (tanto meno alla luce dell'art. 31 n. 1 della convenzione sullo statuto dei rifugiati: RS 0.142.30) e non invece nei confronti di comuni cittadini stranieri, tutt'altro che indigenti.