Per raccogliere informazioni di prima mano sarebbe bastato che l'accusato interpellasse le persone rinviate in Italia dalle guardie svizzere. Il racconto di un testimone, tanto più se protagonista dell'accaduto, è – appunto – un dato di prima mano. E tali narrative, in particolare se molteplici e convergenti, sarebbero servite per il diritto all'informazione tanto quanto l'esperienza diretta del giornalista. f) Diverso sarebbe stato il caso qualora fosse stato reso verosimile che le persone rimandate in Italia rifiutano, per timore o per altri motivi, di rilasciare dichiarazioni sul trattamento ricevuto in Svizzera. Nemmeno l'interessato sostiene tuttavia una tesi del genere.