Il tutto dipende ancora, però, dalla questione di sapere se la violazione dell'art. 23 cpv. 1 LDDS fosse l'unico modo (o quanto meno l'unico modo serio) per poter riferire con cognizione di causa sull'esperienza che vivono gli irregolari penetrati in Svizzera, dal fermo di polizia fino al “respingimento”. Il Pretore evoca la possibilità di ottenere informazioni “di prima mano” (sopra, consid. c), confondendo però informazioni di prima mano ed esperienza diretta. Per raccogliere informazioni di prima mano sarebbe bastato che l'accusato interpellasse le persone rinviate in Italia dalle guardie svizzere.