e) Si può convenire con l'interessato sul fatto che l'entrata illegale per qualche centinaia di metri oltre il confine (e per qualche ora soltanto) fosse, di per sé, un mezzo consono ad appurare la sorte di compagni di viaggio introdottisi di nascosto in Svizzera. Si può ammettere altresì che, in astratto, il diritto all'informazione del pubblico sul trattamento dei clandestini prevalesse – come rileva il Pretore – sul mero interesse dell'autorità amministrativa a controllare l'entrata di un cittadino estero (l'accusato) sul territorio nazionale. Il tutto dipende ancora, però, dalla questione di sapere se la violazione dell'art. 23 cpv.