Che risponda a legittimi interessi pubblici far conoscere attraverso organi di stampa le sofferenze patite e le traversie incontrate da persone in fuga da paesi in guerra, pronte per disperazione a violare la frontiera svizzera, è indubbio. Il problema è di sapere se l'illecito commesso dall'accusato fosse, in concreto, un mezzo necessario e consono allo scopo perseguito, costituisse la sola via ragionevolmente praticabile e apparisse di importanza nettamente inferiore per rapporto agli interessi che l'autore intendeva proteggere. Tale apprezzamento comporta una ponderazione di carattere giuridico: non è più pertanto una questione di fatto, bensì di diritto.