1 CPP), a meno ch'essi risultino viziati di arbitrio (art. 288 lett. c CPP). a) È data una causa giustificativa non prevista dalla legge qualora un atto illecito costituisca non solo un mezzo necessario e consono per difendere interessi legittimi, ma sia anche la sola via possibile per salvaguardare tali interessi e la sua importanza appaia nettamente inferiore rispetto agli interessi che l'autore intende proteggere (DTF 120 IV 213 consid. 3a con rinvio). I tre requisiti sono cumulativi, sicché la tutela d'interessi legittimi si avvicina allo stato di necessità, soprattutto per quanto attiene al danno imminente e non altrimenti evitabile nel caso concreto (DTF 117 IV 178 consid.