In concreto, come detto, oggettivamente l'interessato è stato fermato poco lungi dalla frontiera, nel pomeriggio stesso in cui egli era penetrato su suolo svizzero strisciando sotto la rete di confine. Soggettivamente, l'accusato ha agito da sé solo, con l'intenzione di non rimanere in Svizzera più dello stretto necessario per condividere il fermo e la riconsegna dei clandestini alle autorità italiane (sentenza impugnata, consid. 4.3.2).