Non si può affermare dunque ch'egli sia stato rinviato in Italia subito dopo essere entrato su territorio svizzero (né risulta giurisprudenza pubblicata che permetta di interpretare il termine “immediatamente” dell'art. 23 cpv. 3 prima frase LDDS in senso lato). Un'esenzione da pena per legge – del resto facoltativa e che non va confusa con un'assoluzione – non entra quindi in linea di conto. 4. Ciò premesso, è indubbio che la fattispecie configura – in ogni modo – un caso poco grave nel senso dell'art. 23 cpv. 1 ultima frase LDDS. Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare in effetti che “poco grave” a norma dell'art. 23 cpv.